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verificazione della pendenza di due diversi successivi pignoramenti sullo stesso credito da parte di diversi creditori
Martedì 27 Luglio 2010 20:51
Nuova pagina 1

Ove vengano proposte più domande legate in nesso di subordinazione fra loro e solo la prima proposta in via principale sia sottratta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, l'intera controversia deve ritenersi soggetta alla sospensione e l'esercizio del diritto di impugnazione, anche ove la decisione impugnata abbia riguardato solo la domanda principale e le altre domande siano rimaste assorbite per il tenore di essa, deve ritenersi soggetto all'applicazione della disciplina della sospensione.

 

In una situazione di verificazione della pendenza di due diversi successivi pignoramenti sullo stesso credito da parte di diversi creditori e di mancanza della loro riunione, ancorchè il debitor debitoris nella seconda procedura all'udienza per la dichiarazione sull'esistenza o meno del credito abbia fatto constare la pendenza del pregresso pignoramento, di modo che sia seguita, all'esito della definizione della procedura iniziata per seconda, l'assegnazione del credito al creditore procedente in essa (cioè al creditore che aveva eseguito il pignoramento successivo), è riconducibile, salvo verifica in concreto, ad una ipotetica violazione della norma del procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, di cui all'art. 550 c.p.c.. Questa norma, infatti, richiamando l'art. 524 c.p.c. commi 2 e 3, impone la riunione dei pignoramenti e comporta che, una volta avvenuta la riunione la posizione del primo pignorante rispetto a quella dei successivi creditori pignoranti sia regolata nei modi previsti da detti commi, a seconda che il pignoramento successivo sia avvenuto prima o dopo l'udienza di comparizione indicata con riferimento al primo pignoramento.(Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-07-2010, n. 17029)

Nella sezione giurisprudenza il testo integrale della sentenza

 
adempimenti dei Dirigenti UNEP, in qualità di sostituti d’imposta, inerenti alle Denunce Mensili Analitiche (DMA)
Martedì 27 Luglio 2010 19:59

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio VI - UNEP
Prot. n. 6/976/035/2010/CA
Roma, 25 giugno 2010
Ai Presidenti delle Corti di appello
Loro sedi
E, p.c. All’ Ispettorato generale del Ministero della giustizia
Via Silvestri, 243
00164 Roma
 

OGGETTO: Uffici NEP – Sorveglianza, ai sensi dell’art. 59 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, dei Capi degli Uffici giudiziari, relativamente agli adempimenti dei Dirigenti UNEP, in qualità di sostituti d’imposta, inerenti alle Denunce Mensili Analitiche (DMA) riguardanti la posizione assicurativa degli Ufficiali giudiziari in servizio nei rispettivi Uffici NEP, ai fini previdenziali (CPUG e Opera di Previdenza), a decorrere dal 2005.

Sono pervenute, a questa Direzione Generale, alcune segnalazioni di mancati adempimenti dei Dirigenti degli Uffici NEP, in qualità di sostituti d’imposta, inerenti alla compilazione e trasmissione telematica all’INPDAP delle Denunce Mensili Analitiche (DMA) riguardanti la posizione assicurativa degli Ufficiali giudiziari in servizio negli Uffici NEP dei rispettivi distretti di appartenenza, ai fini previdenziali (CPUG e Opera di Previdenza).
Si fa presente che al riguardo, sin dal 2005, sussiste l’obbligo di cui all’art. 44, comma 9, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in base al quale i sostituti d’imposta sono tenuti alla compilazione della Denuncia Mensile Analitica (DMA) che riporta i dati giuridici ed economici dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, relativi alle retribuzioni mensilmente maturate e percepite dagli stessi.
Per quanto concerne la compilazione delle Denunce Mensili Analitiche, da parte degli Uffici NEP, l’INPDAP a suo tempo ha emesso la circolare n. 7 in data 27 marzo 2006, diretta anche ai Presidenti delle Corti d’Appello, avente ad oggetto: “Modalità operative compilazione DMA e relativo versamento contributivo per la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari”.

Nella sezione circolari il testo integrale

 
Modalità di determinazione dell’importo dovuto al personale nei casi di assenza dal servizio
Martedì 27 Luglio 2010 20:02

Prot. n. 6/1110/03-1/2010/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
(Rif. Prot. Usc.n. 2921 del 30.06.2010)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243 - ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Trieste – Modalità di determinazione dell’importo dovuto al personale nei casi di assenza dal servizio, previsti dagli artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (congedo straordinario ed aspettativa), in relazione alla ripartizione dei diritti spettanti agli Ufficiali giudiziari addetti ad un Ufficio NEP, prevista dall’art. 147 del precitato D.P.R. – Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito inerente alla materia in oggetto indicata, viene chiesto di conoscere se, in relazione ai casi di congedo straordinario o aspettativa di un Ufficiale giudiziario, attualmente regolati dal C.C.N.L. del comparto Ministeri, la ripartizione dei diritti computabili di un Ufficio NEP in favore degli Ufficiali giudiziari ivi addetti, prevista dall’art. 147 del D.P.R. n. 1229 del 1959 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”), possa seguire le stesse indicazioni ministeriali riportate nella nota prot. n. 6/825/03-1/2010/CA del 28 maggio 2010, avente ad oggetto le modalità di determinazione dell’assegno alimentare spettante ad un Ufficiale giudiziario sospeso dal servizio. In sostanza, col quesito viene chiesto se è possibile far figurare gli Ufficiali giudiziari in congedo straordinario o aspettativa, nel verbale di riparto dei diritti computabili di un Ufficio NEP, con un’imputazione di diritti pari a zero, così come indicato nella precitata nota riguardante l’Ufficiale giudiziario sospeso dal servizio.
Preliminarmente, va fatta una distinzione tra la posizione giuridica dell’Ufficiale giudiziario in congedo straordinario e quella in aspettativa, tenuto conto che nella prima ipotesi il dipendente percepisce la retribuzione, mentre nella seconda ne è privato; entrambe le posizioni giuridiche innanzi citate si differenziano, a loro volta, da quella della sospensione dal servizio.
Nella formazione del verbale di riparto dei diritti computabili, il Dirigente dell’Ufficio NEP, allo stato, è tenuto ad inserire sia il personale in congedo straordinario che quello in aspettativa, con la differenza che la posizione giuridica del primo risulta utile ai fini della maturazione della retribuzione (cd. minimo garantito), ferme restando le eventuali decurtazioni previste dalla normativa vigente, mentre la posizione giuridica del secondo non si rivela utile ai predetti fini.

Nella sezione circolari il testo integrale

 
Utilizzo di Google Maps per il calcolo delle distanze
Martedì 27 Luglio 2010 20:05
Nuova pagina 6

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
(Rif. Prot. n. 9560/u/1.6 del 19.07.2010)
E, p.c.ALL’ISPETTORATO GENERALE  DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243 - 00164 ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Catania – Impossibilità di calcolare le distanze tra la sede dell’Ufficio NEP e i luoghi di esecuzione degli atti sulla base delle tavole polimetriche, in quanto mancanti – Utilizzo di Google Maps per il calcolo delle distanze – Risposta a quesito.

E’ pervenuto all’Ufficio VI di questa Direzione Generale il quesito relativo alla materia indicata in oggetto, nel quale viene chiesto di voler chiarire se per il calcolo delle distanze, ai fini della contabilizzazione delle indennità di trasferta da corrispondere agli Ufficiali giudiziari per gli atti compiuti fuori dell’Ufficio, può essere utilizzato l’applicativo Google Maps, disponibile su internet, o di voler indicare un sistema alternativo per il calcolo delle distanze.
Lo stato polimetrico era originariamente previsto dall’art. 134 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”), il quale prevedeva, per il calcolo delle distanze, che ogni Ufficio NEP fosse fornito di un attestato rilasciato da un Ufficio pubblico per certificare le singole distanze, tenendo conto di quelle più brevi, per raggiungere i Comuni compresi nel mandamento dove far eseguire gli atti a ministero degli Ufficiali giudiziari.
Stando alla menzionata normativa, le tavole polimetriche dovevano essere rilasciate per le distanze intercorrenti tra i Comuni facenti parte del mandamento dal Ministero dei Lavori pubblici – Provveditorato alle Opere pubbliche della Regione – Ufficio del Genio civile – con sede nel capoluogo di provincia, mentre per le distanze intercorrenti nell’ambito del Comune (quartiere, frazione, contrada, ecc.) detto attestato andava richiesto all’Ufficio Tecnico comunale.

Nella sezione circolari il testo integrale

 
Proposta di legge per l'istituzione della professione di Ufficiale Giudiziario
Mercoledì 21 Luglio 2010 07:24

È stata presentata ed assegnata alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati dal'On. Holzmann, la proposta di legge: : "Delega al Governo per la disciplina della professione intellettuale di ufficiale giudiziario e l'istituzione dell'albo unico nazionale degli esercenti la professione di ufficiale giudiziario" (3530).

In allegato il testo della proposta.

 

Allegati:
Scarica questo file (proposta holzmann.pdf)proposta holzmann.pdf[ ]182 Kb
 
Consiglio permanente dell'UIHJ
Mercoledì 23 Giugno 2010 19:12

Il 6 e 7 maggio scorsi si è tenuto a Glasgow(Scozia) il Consiglio permanente dell'Unione Internazionale degli Ufficiali Giudiziari.

La folta assemblea ha visto la partecipazione di molti colleghi provenienti da tutta Europa, America ma anche Asia ed Africa.

L'occasione per tracciare un bilancio dell'attività dell'Unione dopo il congresso di Marsiglia, è stata sfruttata anche per accogliere nella stessa nuovi paesi come la Georgia la quale diventa il 72° paese ad aderire all'Unione.

Ricco e dettagliato il resoconto della seduta(disponibile in lingua francese in allegato), riportiamo testualmente il passaggio relativo all'intervento del collega Andrea Mascioli, rappresentante per l'Italia in seno all'UIHJ(vista la perdurante assenza del sindacato membro fondatore dell'Unione e sedicente maggiormente rappresentativo).

 

Andrea Mascioli, Vice Presidente della Associazione europea degli ufficiali giudiziari(AUGE) ha detto che la situazione in Italia è "un po 'peggio e un po' meglio[di quella tedesca - n.d.r.]." Egli denuncia una battuta d'arresto politica con il pretesto di altre priorità, per tutti i sei progetti, tra cui quello di riformare lo status degli ufficiali giudiziari italiani,  che sono all'esame del Parlamento. "Vogliamo approfittare di questa situazione per promuovere i nostri obiettivi, verso la professione liberale "ha insistito il nostro collega. Come i loro colleghi tedeschi, egli ritiene che "la La formazione è molto importante per professionalizzare la professione ". Andrea ha Mascioli espresso la sua determinazione a conclusione del suo discorso: "Il nostro lavoro è difficile  ma sappiamo che un giorno saremo liberi come gli altri colleghi liberali; noi raggiungeremo i nostri obiettivi e nulla ci fermerà".

 
Locazioni urbane di cui all'art 55 della l. 392/78 - non opera per gli immobili non abitativi
Domenica 20 Giugno 2010 06:47

Nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla L. n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo.

Di conseguenza, nelle locazioni ad uso diverso dall'abitazione, l'offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo la intimazione di sfratto, non consentono la emissione, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per la insussistenza della persistente morosità, di cui all'art. 663 c.p.c., comma 3), nel giudizio susseguente a cognizione piena non comportano la inoperatività della clausola risolutiva espressa, posto che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., comma 3, dalla data della domanda (domanda che è già quella avanzata ex art. 657 c.p.c. con la intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto) il conduttore non può più adempiere.(Cass. civ. Sez. III, 31-05-2010, n. 13248)

Nella sezione giurisprudenza il testo integrale della sentenza

 
Editoriale
Sabato 19 Giugno 2010 11:41

Quei modelli di efficienza degli uffici NEP, lodati e vantati dal LISUG durante l'audizione in commissione giustizia del Senato sul pdl Berselli, cozza con la realtà che i nostri uffici vivono quotidianamente.

Ci fa spunto a questa riflessione quanto pubblicato sul n.ro 25 del Mondo Giudiziario.

L'articolo fa riferimento ad una fosca questione i cui contorni, al di la della formalità del linguaggio del collegio arbitrale, sono, a dir poco, riprorevoli. In passato situazioni di questo genere si sarebbero risolte nella stanza dell'ufficiale giudiziario dirigente; oggi, purtroppo, la questione si risolve nelle stanze romane dell'amministrazione.

Al di la della considerazione precedente, ci preme sottolineare quanto distanti dalla realtà siano state le affermazioni fatte dal suddetto sindacato nel corso dell'audizione. L'oggettività  dei fatti, verificabile attraverso l'articolo del Mondo ed attraverso il semplice colloquio con uno qualsiasi degli avvocati o loro incaricati costretti a code estenuanti agli sportelli, disegna una realtà che definire terzomondista, fa spregio del terzo terzo mondo.

La supposta efficienza dei nostri uffici è una bufala che fa ridere e se un barlume di funzionalità esiste, la si deve solo ed esclusivamente alla buona volontà(o alla pazzia?) di singoli operatori.

Le maglie burocratiche dell'amministrazione creano stati di tensione che hanno, da tempo, superato la soglia di tollerabilità. Le guerre e le lotte intestine all'interno della categoria e delle sottocategorie(C, B), portano ad esasperare anche le intolleranze personali. Per questo assistiamo ad episodi come quelli riportati dal Mondo.

Peraltro questi casi sono solo la punta di un iceberg profondo e pericoloso. Sono la parte visibile di uno stato di insofferenza e sofferenza di tutto il personale UNEP accentuati dalla peculiarità dei nostri compiti.

Ovviamente l'amministrazione in questo gioco al massacro ci sguazza. Creare divisioni tra il personale, è l'obbiettivo primario da cui far discendere tutte le azioni tese a tenerlo alla cavezza.

Purtroppo la condizione di "impiegati" ci carpa qualsiasi possibilità di far mutare tale situazione. Le ali "protettive" dell'amministrazione, altro non sono se non un fardello da cui è impossibile scrollarsi.

Questo fardello sta finendo di schiacciarci ed alla fine avrà ragione anche della resistenza di chi non si rassegna a vedersi stritolato dalle ganasce di un apparato che non ha alcuna voglia di funzionare, in spregio a qualsivoglia proclama di efficienza e di allineamento agli standard imposti dalla comunità europea.

 
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Le innovazioni in tema di pignoramento e distribuzione del ricavato
Administrator - Giovedì 04 Dicembre 2008

Nell'ottica di offrire agli utenti e visitatori del portale una serie di pubblicazioni inerenti l'attività dell'ufficiale giudiziario, proseguiamo nella pubblicazione di dispense e lavori sull'esecuzione forzata e sul processo esecutivo in genere.

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