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Rappresentazioni fografiche ex art. 518 cp.c. - Non spetta all'ufficiale giudiziario eseguirle
Martedì 13 Aprile 2010 16:31
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Circolare Prot. 6/491/035/2010/CA del 26 marzo 2010

Ai Presidenti delle Corti d'Appello   

All'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

OGGETTO: Circolare: Uffici NEP - Esecuzione del pignoramento mobiliare - Modalità della rappresentazione fotografica dei beni pignorati.

Con riferimento alla materia in oggetto indicata e in riscontro ad apposito quesito formulato dall'Ispettorato Generale presso questo Ministero e da alcune Corti d'Appello, circa la percezione, da parte degli ufficiali giudiziari, di una "trasferta foto" o un "rimborso per lo sviluppo foto", per i percorsi compiuti per recarsi a sviluppare le fotografie, quando eseguono un pignoramento mobiliare fruttuoso avendo proceduto alla rappresentazione  fotografica dei beni pignorati ex art. 518 c.p.c., si espone quanto segue.

    In merito alla questione(nella fattispecie l'art. 518 cod. proc. civ. nella parte in cui dispone che "L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva..."), nella circolare DOG - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio IV - prot. n. 6/381/35/CA del 14 marzo 2007 si sostiene che "la riproduzione fotografica o audiovisiva dei beni staggiti sia, qualora ritenuta utile, funzionale ad integrare i cespiti pignorati, ai fini della migliore individuazione degli stessi, nonché del loro stato.

Nella sezione circolari e note il testo integrale della circolare

Per rispondere ad un semplice quesito, si è prodotta una circolare di tre pagine su un argomento che avrebbe meritato, si e no, tre righe. Del resto la burocrazia deve trovare giustificazione nella enorme quantità di parole inutili .

Inoltre è offensivo nei confronti degli ufficiali giudiziari, il richiamo al regime di esenzione di cui godono gli atti in materia di lavoro(ed esenti in genere quali anche, per esempio, quelli in materia di divorzio).

Ultima considerazione. Il ridicolo in cui si cade quando si emanano norme senza la richiesta del perere dell'organo tecnico, viene evidenziato dalla necessità di questi interventi pseudointerpretativi i quali anzichè chiarire, ingarbugliano, se possibile, ancor più la questione.

 
Ripartizione del personale secondo le nuove piante organiche
Giovedì 08 Aprile 2010 21:04

Sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 15 marzo 2010, sono state pubblicate le ripartizioni del personale per i singoli uffici in base alle nuove piante organiche(provvisorie).

A questo indirizzo troverete le suddette tabelle. Quella relativa agli UNEP è la tabella "B"

 
termine per il Ricorso in Cassazione scadente il sabato
Giovedì 08 Aprile 2010 20:55

A norma dell'art. 155 c.p.c., comma 5, (nel testo introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, ) quando il 60 giorno successivo alla data della notifica della sentenza cade di sabato, l'ultimo giorno utile per la consegna dell'atto di ricorso in Cassazione all'ufficiale giudiziario è prorogato al lunedì successivo.(Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 17-03-2010, n. 6521)

Nella sezione giurisprudenza il testo integrale dell'ordinanza

 
Corso concorso - progressione all'interno dell'aera - valutazione dei titoli e dell'anzianità
Giovedì 08 Aprile 2010 20:37

Il contratto di comparto per il quadriennio 1998-2001 rimette alla contrattazione integrativa di amministrazione "la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all'art. 15, lett. B".

L'accordo integrativo si è mosso entro queste, sicuramente ampie, coordinate, e, con l'art. 16, ha introdotto una disciplina della materia che prevede l'assegnazione di punteggi preliminari al percorso formativo (in relazione ad anzianità di servizio e titoli) (comma 2), l'articolazione del percorso formativo in una fase teorica, un tirocinio pratico e una prova finale in forma di risposte sintetiche per quesito scritto (comma 3).

Il comma 4 regola la valutazione complessiva finale risultante da punteggi parziali in relazione a ciascun segmento del percorso formativo, stabiliti in misura tale da privilegiare il risultato conseguito durante il tirocinio pratico.

Non può allora ragionevolmente sostenersi nè che sia stato dato un peso preponderante all'anzianità, nè che l'assegnazione di punteggi preliminari al percorso formativo violi le indicazioni del contratto di comparto.(Cass. civ. Sez. lavoro, 19-03-2010, n. 6734)

Nella sezione giurisprudenza il testo integrale della sentenza.

A distanza di oltre 6 anni dai famosi Corsi concorsi per la progressione all'interno delle aree previsti dal CCI del 2002, la Corte di Cassazione pone definitivamente la parole fine (per quello che serve ormai) alla querelle delle valutazioni date dallo stesso all'anzianità di servizio, ai titoli di studio ed alle esperienze formative.

 
Momento di perfezione della notifica eseguita dal difensore ai sensi della legge 53/'94
Giovedì 08 Aprile 2010 20:07

La notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene; tale principio ha carattere generale, e trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anzichè dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, essendo irrilevante, al riguardo, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato.(Cass. civ. Sez. Unite, 24-03-2010, n. 6995)

 
Percentuale - innammissibile il ricorso
Martedì 06 Aprile 2010 20:34

Cass. civ. Sez. lavoro, 15-03-2010, n. 6205

Svolgimento del processo

Co.Ca., ufficiale giudiziario presso l'UNEP di xxxxxxx con ricorso al Tribunale della stessa sede ha convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia affinchè fosse condannato a corrispondergli nella misura dovuta la percentuale sui crediti recuperati dall'erario per gli anni 2000 e 2001.

Con altro ricorso R.P., A.F., P. G., F.G., Fa.Gi., C. R. e N.S., anch'essi ufficiali giudiziari o aiutanti ufficiali giudiziari presso il medesimo UNEP hanno proposto analoga domanda contro il lo stesso Ministero, chiedendone in subordine la condanna al pagamento di somme per detto titolo, determinate sulla base dei criteri di cui alla L. 13 febbraio 2002, n. 11, utilizzati per il pagamento delle somme dovute in riferimento agli anni 1998-1999.

 
L'assegno postdatato non può essere considerato titolo esecutivo
Mercoledì 24 Marzo 2010 07:22

L'assegno bancario "postdatato", il quale svolge le funzioni proprie della cambiale, ma sfugge alla relativa tassa sul bollo, non può essere considerato titolo esecutivo, anche se viene successivamente regolarizzato dal punto di vista fiscale.

Se è vero che la postdatazione non comporta automaticamente la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento, è altrettanto vero che l’assegno postdatato non può valere, però, come titolo esecutivo. Del che pure nullo è il pignoramento esegiuto.

(CASS. III CIVILE  3 marzo 2010, n. 5069)

Nella sezione giurisprudenza il testo integrale della sentenza.

 
la mancata specificazione del luogo della notificazione nella relazione di notifica costituisce mera irregolarità
Lunedì 22 Marzo 2010 20:36

Il luogo in cui avviene la notificazione, pur se non espressamente menzionato nella relazione di notifica, può desumersi dall'intero contesto dell'atto ivi inclusa la sua intestazione, dal quale possono desumersi le indicazioni mancanti.

Sicchè la mancata specificazione del luogo della notificazione nella relazione di notifica costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di provocare la nullità dell'atto.

Identificato il luogo in cui è avvenuta la notificazione, la consegna dell'atto ad altro avvocato, collaboratore di studio del destinatario, è corretta.(Cass. civ. Sez. III, 03-03-2010, n. 5079)

Nella sezione giurisprudenza il testo integrale della sentenza

 
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Le innovazioni in tema di pignoramento e distribuzione del ricavato
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Nell'ottica di offrire agli utenti e visitatori del portale una serie di pubblicazioni inerenti l'attività dell'ufficiale giudiziario, proseguiamo nella pubblicazione di dispense e lavori sull'esecuzione forzata e sul processo esecutivo in genere.

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