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comunicazione ex art. 377 c.p.c. - mancata comunicazione del trasferimento
Giovedì 25 Febbraio 2010 20:12

Nel giudizio di cassazione, le comunicazioni di cui all'art. 377 c.p.c., comma 2, - in applicazione di quanto stabilito dall'art. 366 c.p.c., comma 2, per il caso di mancata elezione del domicilio in Roma da parte del ricorrente - vanno eseguite presso la cancelleria della Corte di Cassazione, qualora il domiciliatario, indicato con l'elezione di domicilio in precedenza effettuata ai sensi del suddetto art. 366 c.p.c., comma 2, si sia trasferito dal luogo in essa indicato senza comunicare alla cancelleria della stessa Corte il nuovo domicilio. In tal caso, il trasferimento del domicilio, privando di efficacia la precedente elezione di domicilio con il renderla inidonea allo scopo per cui era stata fatta - cioè di ricevere in quel luogo le comunicazione e le notificazioni della cancelleria concernenti il ricorso -, può rilevare a detto scopo soltanto se tempestivamente comunicato alla stessa cancelleria, non potendo invece assumere alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo del domiciliatario acquisita dall'ufficiale giudiziario in occasione di un inutile tentativo di notificazione nell'originario luogo di domiciliazione, anche se il luogo del nuovo indirizzo dello stesso domiciliatario (sia esso o no un avvocato) si trovi in Roma.(Cass. civ. Sez. I, 22-02-2010, n. 4079)

Nella sezione giurisprudenza il testo integrale della sentenza

 
notificazione a mani di persona convivente
Martedì 23 Febbraio 2010 19:31

La notificazione a mani di persona convivente (o persona equiparata) deve pur sempre avvenire in uno dei luoghi riferibili al destinatario e non nei luoghi ove si trovi il convivente (provvisoriamente o occasionalmente) ovvero la persona equiparata (occasionalmente, provvisoriamente o anche stabilmente). La legge presume la conoscenza da parte del destinatario dell'atto da notificare consegnato a persona convivente, ma tale presunzione può operare solo se e in quanto la notificazione avvenga in uno dei luoghi anzidetti di pertinenza del destinatario.

Se l'atto viene consegnato al convivente (o a persona equiparata) altrove non può operare la presunzione di conoscenza.(Cass. pen. Sez. VI, (ud. 07-01-2010) 04-02-2010, n. 4867)

Nella sezione giurisprudenza il testo integrale della sentenza

 
configurabilità del reato di rifiuto di atti d'ufficio
Martedì 23 Febbraio 2010 19:29

Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti d'ufficio è necessario che il pubblico ufficiale sia consapevole del suo contegno omissivo, nel senso che deve rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento "contra jus"; tale requisito di illiceità speciale delimita la rilevanza penale solamente a quelle forme di diniego di adempimento che non trovano alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione.

L'omessa notificazione da parte di un ufficiale giudiziario di atti giudiziari che avrebbero dovuto essere restituiti senza ritardo all'autorità procedente o alla parte privata richiedente, il rifiuto di cui all'art. 328 c.p. si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale assuma la valenza di rifiuto dell'atto medesimo.(Cass. pen. Sez. VI, (ud. 07-01-2010) 08-02-2010, n. 4995)

Nella sezione giurisprudenza il testo integrale della sentenza

 
Notificazione a soggetti diversi dall'mputato
Martedì 16 Febbraio 2010 17:03

A norma dell'art. 309 c.p.p., comma 3, il termine di presentazione della richiesta di riesame decorre per il difensore dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura. L'art. 293 c.p.p., comma 3, prescrive che l'avviso di deposito delle ordinanze che dispongano una misura cautelare (custodiale in carcere o diversa dalla custodia cautelare) è notificato al difensore.

Il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dell'imputato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso del relativo deposito a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 3, e non da quello della sua partecipazione all'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p., o di altro evento che faccia presumere o la sua conoscenza, altrimenti conseguita, del provvedimento medesimo(nella specie a mezzo fax).(Cass. pen. Sez. V, (ud. 02-12-2009) 18-01-2010, n. 2105)

Nella sezione giurisprudenza il testo integrale della sentenza

Nota.

La Suprema Corte ha stabilito un principio basilare per quanto riguarda i termini di decorrenza per le notificazioni anche alle persone diverse dall'imputato.

La S.C. ha sancito che questi debbono intercorrere da quando questa ha avuta conoscenza certa(quindi solo attraverso una regolare notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario) e non con mezzi che non assicurino tale certezza.

la corsa alla "semplificazione" perde di vista, spesso, la ratio dell'effettività e della certezza che una comunicazione entri nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Le ultime norme emanate dal governo sulla comunicazione telematica ai soggetti diversi dall'imputato e dall'indagato, vanno esattamente nella direzione opposta a quanto stabilito dalla Cassazione e non è improbabile una serie di annullamenti dovuti proprio alla futura applicazione di esse.

 
aMMINISTRAZIONE PUBLICA - sPeSE NOTIFICA RITO DEL LAVORO
Venerdì 12 Febbraio 2010 08:08

NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI UNEP, Prot. n. 6/1625/03-1/2009/MGM dell’11 novembre 2009, diretta al Presidente della Corte di Appello di Palermo.

Con riferimento al quesito di cui all’oggetto, trasmesso dalla S.V. con la nota Prot. n. P/09 13960 Segr. UNEP, questa Direzione Generale rappresenta quanto segue.

Per le spese di notificazione richieste dall’amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito trovano applicazione gli artt. 22 e 158 del D.P.R. 115/2002.

Dal contenuto dei citati articoli si deduce che all’ufficiale giudiziario è dovuto dall’erario, in via anticipata, il pagamento delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, mentre i diritti, se dovuti, sono prenotati a debito.

Nella sezione circolari e note il testo completo

 
Offerta reale - ritenute sui compensi
Lunedì 08 Febbraio 2010 18:03

OGGETTO: Ritenute da operare sui compensi previsti dal D.M. 27 novembre 2001, corrisposti agli ufficiali giudiziari, relativamentE' agli atti di offerte reali

- Risposta a quesito.

Con riferimento alla materia in oggetto indicato, codesto Ispettorato ha formulato apposito quesito di cui alla nota richiamata in indirizzo, con il quale chiede di conoscere se sui compensi corrisposti agli ufficiali giudiziari relativamente agli atti di offerte reali, previsti dal D.M. 27 novembre 2001, siano da effettuare le ritenute per Opera di previdenza oltre a quelle per TRPEF, CPUG e Fondo di credito.

Il contributo per Opera di previdenza va calcolato sugli emolumenti stipendiali del personale UNEP che costituiscono la base imponibile presa in esame per la determinazione del TFS o TFR, vale a dire sullo stipendio tabellare (minimo garantito) comprensivo dell'indennità integrativa speciale, sulla R.I.A, sulla tredicesima mensilità e sull'indennità di amministrazione. Ne consegue che sulle voci retributive accessorie, quali l'indennità. di trasferta, l' emolumento- percentuale ex art. 122 n. 2 D.P.R. J 229/1959 e i compensi per gli atti di offerte reali, il predetto contributo non va versato.

Si porgono distinti saluti.

 
Editoriale
Venerdì 05 Febbraio 2010 07:27

Stentiamo molto a scrivere queste parole. Ci poniamo questo dilemma non per il loro valore argomentativo, ma per il valore in termini reali.

In questi anni molto si detto e molto si è scritto sulla nostra categoria. Alle tante parole, però, come tutti sappiamo, per averne fatta amara esperienza, sono seguiti fatti concreti nulli.

L'ultima vicenda è quella dell'ipotesi di CCI sottoscritta(e pare in dirittura di arrivo) dalla sola CISL e UNSA. Un passo indietro di cinquantanni che riporta la categoria ad una divisione anacronistica e non al passo con i tempi.

Abbiamo saputo, però, perchè si è arrivati alla formulazione delle mansioni(rectius ordinamento professionale) così come sono state delineate.

Il sindacato sedicente "maggiormente rappresentativo" degli ufficiali giudiziari C1ed uno sparuto numero di altri aderenti all'UNSA(che da anni bisbiglia all'orecchio del direttore generale), hanno reclamato loro unica titolarità ad essere ufficiali giudiziari mentre i B3 sono aiutanti ufficiali giudiziari.

L'amministrazione sui è premurata di accontentarli e, contemporaneamente, di prenderli per i fondelli.

In primis gli unici ufficiali giudiziari cui parla il contratto sono gli ex B3 e poco conta il fatto se si parla di notificatori e solo eventualmente di esecutori(per le ragioni che tutti possono ben comprendere tranne coloro che hanno reclamato) ed in secondo luogo, ma qui sta la cosa più importante, disattendendo in toto la richiesta del sindacato "maggiormente rappresentativo" dell'istituzione del Direttore UNEP.

Su questo ultimo punto vogliamo fare alcune, brevi, riflessioni.

Potevano mai credere che l'amministrazione, in tempi in cui riduce spese e costi, istituisse un'altra figura semidirigenziale? Appare evidente a tutti(almeno a chi conosce il CCNL) che una tale ipotesi era impossibile da concretizzare. Difatti così è stato.

Al danno, però, si aggiunge la beffa.

Non ci hanno detto(dolosamente?) una questione importantissima; il CCI prevede passaggi all'interno delle aree non solo nell'ambito della stessa figura professionale ma anche, udite udite, trasversali. Cosa vuol dire? Semplice, vuol dire che quando saranno pubblicati i bandi per la progressione, un cancelliere ex C1 potrà chiedere di passare alla posizione F2 ufficiali giudiziari.

Allora noi ci chiediamo: quale tutela sono andati a reclamare i colleghi del LISUG(i quali poi non hanno firmato dopo aver prodotto il danno) e quelli dell'UNSA(i quali invece hanno firmato e se ne vantano)? Non sono stati capaci di tutelare neppure loro stessi!

I puerili tentativi di giustificare uno sciopero inutile con parole "l'oltraggiosa collocazione in fascia II dell'ufficiale giudiziario", non corrisponde affatto alla realtà. La miope visione e la difesa esclusiva degli interessi di bottega produce questi risultati.

I lavoratori giudiziari possono dire di essere contenti di farsi strumentalizzare da...  tutti sappiamo chi? Prestarsi ad un gioco politico che vede contrapposti poteri dello stato quanto ci giova? Ovviamente sono argomenti che le OO.SS. si astengono di rappresentare ai lavoratori.

Vogliamo fare solo un'ultima considerazione.

Mentre noi(intendiamo i nostri rappresentanti sindacali  - o almeno una parte di questi), facevamo la lotta politica al governo, veniva emanata la famosa legge Brunetta.

Una legge che, di fatto, impedisce il passaggio fra le aree in mancanza del requisito culturale e, cosa più importante, costringe chi vuole progredire ad affrontare un concorso pubblico e non un corso concorso.

Ebbene, dicevamo, mentre alle Agenzie fiscali si sono subito preoccupati di bandire un concorso per i passaggi fra le aree prima dell'entrata in vigore della summenzionata legge Brunetta(per inciso ispirata da Prof. Ichino, giuslavorista e senatore del... PD!), mettendosi al riparo per i prossimi 5 anni, noi(o meglio i nostri sindacati), all'inizio del 2009 chiedevamo ed ottenevamo(all'amministrazione non sembrava vero), la chiusura del tavolo tecnico per il rinnovo del CCI perchè dicevano, si poteva già discutere nel merito con rivendicazioni non solo contrastanti con il CCNL ma anche contra legem.

Ecco cari colleghi, il regalo che ci hanno fatto lor signori sindacalisti. La legge Brunetta è entrata in vigore con buona pace del passaggi fra le aree.

 
gli ufficiali giudiziari su RAI3
Venerdì 29 Gennaio 2010 07:11

La trasmissione quotidiana di RAI3 "Dieci minuti di..." ha ospitato il 28 gennaio l'AUGE, Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa.

Nella stessa i colleghi Mascioli, Carrera e Marotta hanno descritto, oltre ai compiti ed alle funzioni dell'ufficiale giudiziario, anche la situazione della nostra categoria rispetto agli altri colleghi dell'unione europea.

Qui il link al video su youtube

 
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Le innovazioni in tema di pignoramento e distribuzione del ricavato
Administrator - Giovedì 04 Dicembre 2008

Nell'ottica di offrire agli utenti e visitatori del portale una serie di pubblicazioni inerenti l'attività dell'ufficiale giudiziario, proseguiamo nella pubblicazione di dispense e lavori sull'esecuzione forzata e sul processo esecutivo in genere.

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