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Il tribunale impiega 21 anni per vendere un attico a Roma
Domenica 24 Gennaio 2010 08:19

La Banca di Piacenza ha ultimamente incassato la quota di sua spettanza relativa a un’esecuzione immobiliare che ha interessato un (prezioso, e affascinante) attico che prospetta su Fontana di Trevi, con vista diretta sul Quirinale e meraviglioso panorama sull’intera capitale. Il precetto di pagamento era stato notificato alla società proprietaria-debitrice il 9 giugno del 1988. La vendita dell’immobile ad opera del notaio incaricato dal tribunale di Roma aveva avuto luogo il 22 febbraio 2006. Il decreto del giudice dell’esecuzione per il pagamento è stato emesso il 15 aprile 2009. Il pagamento ad opera della banca incaricata è avvenuto lo scorso 16 dicembre. Tra il precetto di pagamento e il pagamento sono trascorsi 21 anni e 6 mesi. Tanto, dunque, è durata la procedura di riscossione del (rilevante) credito. La vicenda - che ha del paradossale, anche tenendo conto di certi problemi di carattere legale che nel suo corso hanno dovuto essere affrontati e decisi - si presta ad alcune considerazioni di fondo.
La prima. L’esecuzione riguardava un attico a Fontana di Trevi, non un immobile degradato di una qualsiasi periferia. A Fontana di Trevi, se uno alza un dito e dice che vuol vendere un attico lì situato, col primo americano che passa fa l’affare. La giustizia italiana ci ha messo 21 anni e 6 mesi.
La seconda. Nel 1993 si tenne un convegno promosso dal Consiglio del notariato sulla delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Venne, in quel convegno, pubblicato l’esito di una ricerca sulla durata media di una procedura esecutiva immobiliare: la durata massima che si registrava era di 15 anni (Foggia) e di 10 (Ancona, Frosinone, Novara, Reggio Emilia e Trapani). Il dato di Roma, non figurava. Oggi, comunque, siamo passati da una durata massima di 10-15 anni a quella di 21 anni e 6 mesi (e nessun particolare problema che la procedura può aver dovuto affrontare, giustifica - all’evidenza - una durata di oltre 4 lustri).
La terza (e più importante) considerazione. Cosa vale, oggi, una garanzia immobiliare, se - in caso di insolvenza - la durata del recupero può arrivare (com’è arrivata nel nostro caso) fino a oltre 21 anni? È chiaro che il condizionamento che questi tempi della nostra giustizia esercitano sulla disponibilità a erogare finanziamenti, è enorme. In pratica, la garanzia immobiliare non rappresenta niente, o quasi, è solo una questione di maggiore sicurezza (alla disperata...). Ci si deve basare, quasi esclusivamente, sul merito creditizio in sé considerato, sulla base della personale conoscenza delle aziende e della loro attuale redditività (cosa più facile per le banche di territorio - come anche l’attuale momento di crisi dimostra - ma impossibile, o quasi, per altre e, comunque, problematica per tutti gli istituti in momenti di crisi). Insomma: conta quindi, praticamente e per forza di cose, la sola capacità di rimborso. Questi sono i fatti. I costi indiretti di una Giustizia che funziona con i tempi di cui s’è detto, sono enormi. Ma, naturalmente, la colpa - per chi fa finta di non capire, o non vuole capire - è sempre delle banche.(Fonte Il Giornale .it)

 
Notifica del gravame al litisconsorte
Venerdì 03 Luglio 2009 15:56

In una situazione processuale di cause inscindibili, la notifica dell'impugnazione eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame anche nei confronti di tutte le altre parti, ancorchè l'atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato. In tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione.(Cass. civ. Sez. I, 12-06-2009, n. 13753)

 
Ufficiali giudiziari e "cartellini badge"
Martedì 16 Giugno 2009 07:43

Si disinteressano di noi, ci vogliono sopprime, siamo un peso, ma quando si tratta di burocrazia, nulla è più forte di questa.

Prendiamo spunto dalla situazione venutasi a creare alla Corte d'Appello di Salerno.

Il Presidente ha stabilito che tutti gli ufficiali giudiziari del distretto, siano essi addetti ai servizi interni ovvero esterni, debbono segnalare la loro presenza in servizio marcando "il cartellino" almeno una volta al giorno.

La Presidenza di Salerno, dopo aver inutilmente tentato di obbligare i colleghi addetti ai servizi interni ad osservare un orario di lavoro, ha colto la palla al balzo offertagli dalla nota ministeriale in risposta allo[inutile] quesito e tra qualche giorno i colleghi salernitani diverranno, a tutti gli effetti, una specie di operatore B2(con tutto il rispetto che meritano questi ultimi).

Ovviamente ciò varrà solo per loro, poichè non ci è dato di capire quale potere organizzativo possa avere il presidente della Corte sugli uffici delle sezioni distaccate di tribunale dipendenti, come tutti ben sanno, dai Presidenti dei vari Tribunali.

La conseguenza più immediata sarà quella che un collega, ad esempio, impegnato in operazioni di sfratto lunghe e complesse, dovrà lasciare tutto e correre a timbrare il cartellino onde evitare pericolose conseguenze penali ed amministrative. Prima che un fatto contrattuale, riteniamo si stia prendendo a calci la logica.

La nota ministeriale sputa, ancora una volta, sentenza prive di senso.

In tutti i ministeri coloro che non sono vincolati da obbligo di orario, non sono neppure tenuti a segnalare la loro presenza e se facciamo l'esempio dei comandati in missione fuori della propria sede di servizio, neppure chi sarebbe obbligato è tenuto a farlo.

Dobbiamo, purtroppo, segnalare che tutto questo "baillamme" lo ha messo in piedi un sindacalista.

Allora invitiamo l'O.S. che questo signore rappresenta, ad occuparsi dei serissimi problemi di cui soffre la categoria invece di pensare a cartellini ed orario.

Se qualcuno pensa di mettere in bocca al ministro della pubblica amministrazione un altro argomento per parlare male dei dipendenti pubblici, diciamo: voi ed il ministro provate a fare un giorno solo il nostro lavoro.

 

 

 
NOTIFICAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO - PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE O GENERALE - POSSIBILITÀ
Giovedì 11 Giugno 2009 21:01

Facendo applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all'essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia, la Corte ha stabilito che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato, sia presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato del giudizio pendente in primo grado (che rimetterà il ricorso, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra uffici dello stesso organismo, all'Avvocatura generale dello Stato, abilitata al patrocinio in cassazione), sia presso l'Avvocatura generale dello Stato.(Cassazione SS.UU. Ordinanza n. 12252 del 27 maggio 2009)

 
il futuro della professione
Martedì 07 Ottobre 2008 21:38
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Sul forum è stato aperto uno spazio dedicato alle discussioni sul futuro della nostra professione.

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Comuni ad alta tensione abitativa in cui opera la sospensione degli sfratti
Venerdì 16 Febbraio 2007 10:59
ABRUZZO
ABRUZZO
PROVINCIA

 

Chieti Chieti - Francavilla al Mare - Lanciano - Ortona - Vasto
L'Aquila Avezzano - L'Aquila - Sulmona
Pescara Montesilvano - Pescara - Spoltore
Teramo Teramo
 
Provvedimenti ex art. 148 d.p.r. 1229/59
Martedì 21 Ottobre 2008 18:43

CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio III Concorsi e Assunzioni, Prot. n. 26951 dell'11 giugno 2008, diretta alle Corti di Appello e, per conoscenza, all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia e all'Ufficio Centrale di Bilancio.

Come noto, la retribuzione spettante all'ufficiale giudiziario è stata definita dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e da ultimo dal C.C.N.L. 24 aprile 2002, recante «norme diraccordo per gli ufficiali giudiziari». Il D.P.R. 1229/1959 all'art. 122 aveva indicato come era costituita la retribuzione dell'ufficiale giudiziario ed al successivo art. 148, come sostituito da ultimo dall'art. 38 della legge 312/1980, aveva dettato garanzie perché la retribuzione non fosse mai inferiore all'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale dello Stato della corrispondente qualifica funzionale. A tal fine era stata prevista la corresponsione della differenza mensile da attribuire tra quanto corrisposto per percentuali dei diritti al netto del 12% ed il superiore stipendio spettante a dipendente di pari anzianità e qualifica funzionale.

 
modalità di percezione dell'indennità di trasferta
Venerdì 19 Settembre 2008 20:48
Image

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio VI- UNEP

 

Roma, 17 SET. 2008

AI PRESIDENTI

DELLE CORTI  D’APPELLO

LORO SEDI

E, p.c.  ALL'ISPETTORA TO GENERALE

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ROMA

 

OGGETTO: Modalità di percezione dell’indennità di trasferta, da parte degli ufficiali giudiziari, nelle ipotesi previste dall’art. 28, secondo capoverso, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia) - Contestualità dl trasferte derivante dall’espletamento di più atti da parte di un solo ufficiale giudiziario.

 
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Le innovazioni in tema di pignoramento e distribuzione del ricavato
Administrator - Giovedì 04 Dicembre 2008

Nell'ottica di offrire agli utenti e visitatori del portale una serie di pubblicazioni inerenti l'attività dell'ufficiale giudiziario, proseguiamo nella pubblicazione di dispense e lavori sull'esecuzione forzata e sul processo esecutivo in genere.

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