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Consiglio permanente dell'UIHJ
Mercoledì 23 Giugno 2010 19:12

Il 6 e 7 maggio scorsi si è tenuto a Glasgow(Scozia) il Consiglio permanente dell'Unione Internazionale degli Ufficiali Giudiziari.

La folta assemblea ha visto la partecipazione di molti colleghi provenienti da tutta Europa, America ma anche Asia ed Africa.

L'occasione per tracciare un bilancio dell'attività dell'Unione dopo il congresso di Marsiglia, è stata sfruttata anche per accogliere nella stessa nuovi paesi come la Georgia la quale diventa il 72° paese ad aderire all'Unione.

Ricco e dettagliato il resoconto della seduta(disponibile in lingua francese in allegato), riportiamo testualmente il passaggio relativo all'intervento del collega Andrea Mascioli, rappresentante per l'Italia in seno all'UIHJ(vista la perdurante assenza del sindacato membro fondatore dell'Unione e sedicente maggiormente rappresentativo).

 

Andrea Mascioli, Vice Presidente della Associazione europea degli ufficiali giudiziari(AUGE) ha detto che la situazione in Italia è "un po 'peggio e un po' meglio[di quella tedesca - n.d.r.]." Egli denuncia una battuta d'arresto politica con il pretesto di altre priorità, per tutti i sei progetti, tra cui quello di riformare lo status degli ufficiali giudiziari italiani,  che sono all'esame del Parlamento. "Vogliamo approfittare di questa situazione per promuovere i nostri obiettivi, verso la professione liberale "ha insistito il nostro collega. Come i loro colleghi tedeschi, egli ritiene che "la La formazione è molto importante per professionalizzare la professione ". Andrea ha Mascioli espresso la sua determinazione a conclusione del suo discorso: "Il nostro lavoro è difficile  ma sappiamo che un giorno saremo liberi come gli altri colleghi liberali; noi raggiungeremo i nostri obiettivi e nulla ci fermerà".

 
Locazioni urbane di cui all'art 55 della l. 392/78 - non opera per gli immobili non abitativi
Domenica 20 Giugno 2010 06:47

Nel regime ordinario delle locazioni urbane, fissato dalla L. n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera per i contratti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo.

Di conseguenza, nelle locazioni ad uso diverso dall'abitazione, l'offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo la intimazione di sfratto, non consentono la emissione, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per la insussistenza della persistente morosità, di cui all'art. 663 c.p.c., comma 3), nel giudizio susseguente a cognizione piena non comportano la inoperatività della clausola risolutiva espressa, posto che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., comma 3, dalla data della domanda (domanda che è già quella avanzata ex art. 657 c.p.c. con la intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto) il conduttore non può più adempiere.(Cass. civ. Sez. III, 31-05-2010, n. 13248)

Nella sezione giurisprudenza il testo integrale della sentenza

 
Editoriale
Sabato 19 Giugno 2010 11:41

Quei modelli di efficienza degli uffici NEP, lodati e vantati dal LISUG durante l'audizione in commissione giustizia del Senato sul pdl Berselli, cozza con la realtà che i nostri uffici vivono quotidianamente.

Ci fa spunto a questa riflessione quanto pubblicato sul n.ro 25 del Mondo Giudiziario.

L'articolo fa riferimento ad una fosca questione i cui contorni, al di la della formalità del linguaggio del collegio arbitrale, sono, a dir poco, riprorevoli. In passato situazioni di questo genere si sarebbero risolte nella stanza dell'ufficiale giudiziario dirigente; oggi, purtroppo, la questione si risolve nelle stanze romane dell'amministrazione.

Al di la della considerazione precedente, ci preme sottolineare quanto distanti dalla realtà siano state le affermazioni fatte dal suddetto sindacato nel corso dell'audizione. L'oggettività  dei fatti, verificabile attraverso l'articolo del Mondo ed attraverso il semplice colloquio con uno qualsiasi degli avvocati o loro incaricati costretti a code estenuanti agli sportelli, disegna una realtà che definire terzomondista, fa spregio del terzo terzo mondo.

La supposta efficienza dei nostri uffici è una bufala che fa ridere e se un barlume di funzionalità esiste, la si deve solo ed esclusivamente alla buona volontà(o alla pazzia?) di singoli operatori.

Le maglie burocratiche dell'amministrazione creano stati di tensione che hanno, da tempo, superato la soglia di tollerabilità. Le guerre e le lotte intestine all'interno della categoria e delle sottocategorie(C, B), portano ad esasperare anche le intolleranze personali. Per questo assistiamo ad episodi come quelli riportati dal Mondo.

Peraltro questi casi sono solo la punta di un iceberg profondo e pericoloso. Sono la parte visibile di uno stato di insofferenza e sofferenza di tutto il personale UNEP accentuati dalla peculiarità dei nostri compiti.

Ovviamente l'amministrazione in questo gioco al massacro ci sguazza. Creare divisioni tra il personale, è l'obbiettivo primario da cui far discendere tutte le azioni tese a tenerlo alla cavezza.

Purtroppo la condizione di "impiegati" ci carpa qualsiasi possibilità di far mutare tale situazione. Le ali "protettive" dell'amministrazione, altro non sono se non un fardello da cui è impossibile scrollarsi.

Questo fardello sta finendo di schiacciarci ed alla fine avrà ragione anche della resistenza di chi non si rassegna a vedersi stritolato dalle ganasce di un apparato che non ha alcuna voglia di funzionare, in spregio a qualsivoglia proclama di efficienza e di allineamento agli standard imposti dalla comunità europea.

 
Notifica dell'opposizione allo stato passivo - natura
Martedì 18 Maggio 2010 18:14

nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al fallito, secondo quanto previsto nella L. Fall., art. 99, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, non è perentorio, e l'inosservanza del termine originariamente assegnato non rende inammissibile l'opposizione, restando sanata, ex art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l'opponente dimostri di aver provveduto all'adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli.(Cass. civ. Sez. I, 12-05-2010, n. 11508)

Nella sezione giurisprudenza il testo integrale della sentenza

 
Bologna - sfratti per morosità bloccati
Martedì 18 Maggio 2010 17:42

È quanto si legge sul sito del Corriere.it.

Secondo quanto riportato dall'articolo, gli sfratti per morosità saranno bloccati a fronte di un "impegno" dell'inquilino moroso a pagare l'80% del canone d'affitto.

Se il conduttore non dovesse tenere fede all'impegno, potrà versare il 50%; il restanrte 30% lo pagheranno(?) gli istituti di credito.

Non capiamo come si concili tale ipotesi con le norme di legge che regolano le locazioni. Sembra, infatti, che tale provvedimento, di emanazione prefettizia, superi le stesse e si ponga al di sopra della legge statale, passando, ovviamente, sulle teste dei proprietari di casa che subirebbero un ulteriore sopruso oltre a quello già subito in tema di finita locazione.

Fonte Corriere.it

 

 
Modalità di riscossione del “diritto unico” per gli atti che comportano la redazione di un verbale da parte dell’Ufficiale giudiziario
Lunedì 17 Maggio 2010 21:11
Image

Prot. n. 6/644/035/2010/CA
Roma, 26 aprile 2010
Ai presidenti delle corti di appello
Loro sedi
All'ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

OGGETTO: Circolare Uffici NEP - Modalità di riscossione del “diritto unico” per gli atti che comportano la redazione di un verbale da parte dell’Ufficiale giudiziario, con riferimento all’ipotesi di pignoramenti su istanza di più creditori, prevista dall’art. 493 c.p.c..
Con riferimento alla materia indicata in oggetto e a seguito di riscontro ad apposito quesito formulato dall’Ispettorato Generale di questo Ministero, circa la possibilità di percepire da parte dell’Ufficiale giudiziario, nel caso di pignoramenti sulla base di istanze di più creditori nei confronti di un unico debitore, “tanti diritti” per quante sono le richieste di pignoramento, nonché tante indennità di trasferta per quanti sono i richiedenti, con la conseguente redazione di distinti verbali di pignoramento, si espone quanto segue.
L’esame della materia in questione deve necessariamente partire dall’interpretazione dell’art. 4 della legge 15 gennaio 1991 n. 14, che ha sostituito l’originario art. 129 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”), prevedendo un “diritto unico” per le esecuzioni, attualmente previsto dall’art. 37 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (“Testo Unico in materia di spese di giustizia”).
In proposito, si ritiene che il legislatore, nell’usare il termine “unico”, non ha inteso riferirsi a un diritto forfettizzato relativo all’intera esecuzione forzata, ma ha realizzato semplicemente la riduzione a unità delle varie voci proventistiche previste dalla previgente disciplina normativa di cui al citato art. 129 D.P.R. 1229/1959, per cui sono venuti meno i diritti di cronologico, di copia, di vacazione, di collazione e dell’operatore, sostituiti dal “diritto unico” che ha conglobato le varie voci.

Nella sezione circolari e note il testo integrale

 
Cons. di stato - Applicabile anche alle notifiche degli avvocati la Sent. 477/02 della Corte Cost.
Lunedì 17 Maggio 2010 20:59

Il principio “di portata generale”, stabilito dalla sent.  n. 477/02 della Corte Costituzionale, riferibile “ad ogni tipo di notifica e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta”, secondo cui gli effetti della notificazione debbono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, “al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo”, è idonea ad esprimere i criteri da applicare, in via generale, in tema di notifiche, per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia, anche alle notifiche effettuate dagli avvocati, per rinvio recettizio – da ritenersi di natura dinamica, per il tenore letterale e le finalità della norma – contenuto nel terzo comma dell’art. 3 della citata legge n. 53/1994, in rapporto agli articoli 4 e seguenti della legge n. 890/1982.(Cons. Stato Sez. VI, 13/04/2010, n. 2055)

Nella sezione giurisprudenza il testo integrale della sentenza.

 
Ancora sul momento perfezionativo della notifica
Giovedì 13 Maggio 2010 06:29

La Corte di appello di Torino con sentenza del 26 febbraio 2007 dichiarava inammissibile per tardività il gravame proposto da G.M. avverso M.L., per la riforma della sentenza resa dal tribunale di Novara il 17 luglio 2003. Rilevava che il termine lungo per l'impugnazione era scaduto il 19 ottobre 2004 e che l'appello era stato notificato il 21 ottobre 2004.

G.M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 aprile 2008; M. è rimasto intimato.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria.

 
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Le innovazioni in tema di pignoramento e distribuzione del ricavato
Administrator - Giovedì 04 Dicembre 2008

Nell'ottica di offrire agli utenti e visitatori del portale una serie di pubblicazioni inerenti l'attività dell'ufficiale giudiziario, proseguiamo nella pubblicazione di dispense e lavori sull'esecuzione forzata e sul processo esecutivo in genere.

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