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| 1. | Pignoramento presso terzi: Procedimento e questioni controverse | 21860 |
| 2. | Dell'esecuzione degll'obbligo di fare | 12345 |
| 3. | La notificazione nel processo civile | 6263 |
| 4. | Reg. (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1393 | 4029 |
| 5. | La ricerca dei beni da pignorare | 2601 |
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| Notificazione dell'atto di precetto - Diritto del creditore alla pretesa delle spese anche i presenza di pagamento precedente alla notifica |
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| Martedì 16 Dicembre 2008 07:10 | |||
Il precetto, quale atto che il creditore deve compiere per poter esercitare la pretesa consacrata nel titolo esecutivo, per poter produrre i suoi effetti e particolarmente l'effetto di realizzare, sia pure una volta decorso il termine dilatorio (salvo che il creditore ne abbia ottenuto la dispensa), la condizione per iniziare l'esecuzione e l'effetto di far sorgere l'interesse del debitore che intenda contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione forzata, deve giungere a conoscenza del destinatario con il perfezionamento della notificazione nei suoi confronti. Del che non può essere invocata dal creditore la preservazione del notificante dagli effetti negativi degli atti sottratti al suo controllo, giustificata dalla Corte costituzionale con il rilievo che, dopo la consegna all'Ufficiale Giudiziario dell'atto per la notifica il notificante non è più il dominus del procedimento e perciò sarebbe irragionevole che ne sopporti le vicende, perchè tale effetto è limitato a quanto indicato dalla Suprema Corte.(Cass. civ. Sez. III, Ord., 02-12-2008, n. 28628) Nella sezione sentenze e massime il testo integrale dell'ordinanza
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