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Modalità di determinazione dell’importo dovuto al personale nei casi di assenza dal servizio PDF Stampa
Martedì 27 Luglio 2010 20:02

Prot. n. 6/1110/03-1/2010/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
(Rif. Prot. Usc.n. 2921 del 30.06.2010)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243 - ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Trieste – Modalità di determinazione dell’importo dovuto al personale nei casi di assenza dal servizio, previsti dagli artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (congedo straordinario ed aspettativa), in relazione alla ripartizione dei diritti spettanti agli Ufficiali giudiziari addetti ad un Ufficio NEP, prevista dall’art. 147 del precitato D.P.R. – Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito inerente alla materia in oggetto indicata, viene chiesto di conoscere se, in relazione ai casi di congedo straordinario o aspettativa di un Ufficiale giudiziario, attualmente regolati dal C.C.N.L. del comparto Ministeri, la ripartizione dei diritti computabili di un Ufficio NEP in favore degli Ufficiali giudiziari ivi addetti, prevista dall’art. 147 del D.P.R. n. 1229 del 1959 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”), possa seguire le stesse indicazioni ministeriali riportate nella nota prot. n. 6/825/03-1/2010/CA del 28 maggio 2010, avente ad oggetto le modalità di determinazione dell’assegno alimentare spettante ad un Ufficiale giudiziario sospeso dal servizio. In sostanza, col quesito viene chiesto se è possibile far figurare gli Ufficiali giudiziari in congedo straordinario o aspettativa, nel verbale di riparto dei diritti computabili di un Ufficio NEP, con un’imputazione di diritti pari a zero, così come indicato nella precitata nota riguardante l’Ufficiale giudiziario sospeso dal servizio.
Preliminarmente, va fatta una distinzione tra la posizione giuridica dell’Ufficiale giudiziario in congedo straordinario e quella in aspettativa, tenuto conto che nella prima ipotesi il dipendente percepisce la retribuzione, mentre nella seconda ne è privato; entrambe le posizioni giuridiche innanzi citate si differenziano, a loro volta, da quella della sospensione dal servizio.
Nella formazione del verbale di riparto dei diritti computabili, il Dirigente dell’Ufficio NEP, allo stato, è tenuto ad inserire sia il personale in congedo straordinario che quello in aspettativa, con la differenza che la posizione giuridica del primo risulta utile ai fini della maturazione della retribuzione (cd. minimo garantito), ferme restando le eventuali decurtazioni previste dalla normativa vigente, mentre la posizione giuridica del secondo non si rivela utile ai predetti fini.

Nella sezione circolari il testo integrale

 



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