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Breve storia della figura dell'Ufficiale Giudiziario Italiano PDF Stampa
Martedì 30 Gennaio 2007 13:17

 La figura dell’Ufficiale Giudiziario ha origini antiche. La si fa risalire all’Apparitores[1]e, successivamente, agli Executores  romani.
Nel diritto Giustinianeo essi avevano il compito di eseguire la sentenza del magistrato.
Questa  subì, durante il medioevo, varie ed alterne trasformazioni che seguivano l’evolversi del diritto fino ad assumere la forma del Messo Giudiziario, vero e proprio Ufficiale Giudiziario.
Dopo l’unificazione degli stati italiani la categoria degli Uscieri Giudiziari, derivati dal diritto franco, si uniformò a quella prevista dal diritto piemontese. Tutta la diversa disciplina presente nei vari stati preunitari venne regolata dal R.D.  del 6 dicembre 1865 n. 2626 e la figura venne denominata “Ufficiali addetti all’ordine giudiziario”.
 
L’attuale denominazione di Ufficiale Giudiziario fu introdotta con la legge del 21 dicembre 1902 n. 528 che stabilì anche i requisiti culturali e morali per lo svolgimento dei delicati compiti affidati a tali figure.

La dottrina dell’epoca collocava l’Ufficiale Giudiziario tra gli ausiliari del processo civile al pari del cancelliere e veniva considerato un privato che svolgeva funzioni di ausiliario della giustizia(Mortara). Tuttavia tale concezione fu superata dal Chiovenda che considerava l’Ufficiale Giudiziario quale parte di “un unico organo complesso di giurisdizione" assieme al giudice ed al cancelliere.

 La disciplina che regola, oggi, l’attività dell’Ufficiale Giudiziario si trova nel D.P.R.  del 15 dicembre 1959 n. 1229(Ordinamento dell’Ufficiale Giudiziario, dell’aiutante Ufficiale Giudiziario e del Coadiutore). Va subito precisato che, dalla sua emanazione, sono intervenute numerose leggi le quali, anche se non direttamente modificanti tale D.P.R., ne hanno, di fatto, stravolta la sostanza.


Tutta la materia relativa al rapporto di lavoro ed al procedimento disciplinare è regolata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e non più dal citato D.P.R. 1229.

La natura giuridica del rapporto di lavoro dell’Ufficiale Giudiziario  è sempre stata variamente interpretata. Questi veniva considerato, di volta in volta, pubblico impiegato(Virga) oppure concessionario di un pubblico servizio o, ancora, organo indiretto dello stato. Tali posizioni sono da considerarsi ormai superate dalle leggi e dalla giurisprudenza. Infatti, allo stato attuale, l’Ufficiale Giudiziario è Impiegato civile dello Stato.



[1] L’analisi iconografica, in particolare, mette in evidenza come nell’arte etrusca si possa osservare una costante associazione fra aeneatores e apparitores, vale a dire i membri del corteo magistruatuale preposti a esibire i simboli designanti l’imperium e l’auctoritas del magistrato, quali il volumen, la sella curulis e, soprattutto, i fasci littori.Le testimonianze epigrafiche di Tivoli ci conservano, fra gli apparitores municipales o ufficiali subalterni dei magistrati tiburtini, il ricordo di vari scribae rei publicae.

 
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