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| 1. | Pignoramento presso terzi: Procedimento e questioni controverse | 21864 |
| 2. | Dell'esecuzione degll'obbligo di fare | 12438 |
| 3. | La notificazione nel processo civile | 6279 |
| 4. | Reg. (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1393 | 4062 |
| 5. | La ricerca dei beni da pignorare | 2607 |
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| verificazione della pendenza di due diversi successivi pignoramenti sullo stesso credito da parte di diversi creditori |
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| Martedì 27 Luglio 2010 20:51 | |||
Ove vengano proposte più domande legate in nesso di subordinazione fra loro e solo la prima proposta in via principale sia sottratta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, l'intera controversia deve ritenersi soggetta alla sospensione e l'esercizio del diritto di impugnazione, anche ove la decisione impugnata abbia riguardato solo la domanda principale e le altre domande siano rimaste assorbite per il tenore di essa, deve ritenersi soggetto all'applicazione della disciplina della sospensione.
In una situazione di verificazione della pendenza di due diversi successivi pignoramenti sullo stesso credito da parte di diversi creditori e di mancanza della loro riunione, ancorchè il debitor debitoris nella seconda procedura all'udienza per la dichiarazione sull'esistenza o meno del credito abbia fatto constare la pendenza del pregresso pignoramento, di modo che sia seguita, all'esito della definizione della procedura iniziata per seconda, l'assegnazione del credito al creditore procedente in essa (cioè al creditore che aveva eseguito il pignoramento successivo), è riconducibile, salvo verifica in concreto, ad una ipotetica violazione della norma del procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, di cui all'art. 550 c.p.c.. Questa norma, infatti, richiamando l'art. 524 c.p.c. commi 2 e 3, impone la riunione dei pignoramenti e comporta che, una volta avvenuta la riunione la posizione del primo pignorante rispetto a quella dei successivi creditori pignoranti sia regolata nei modi previsti da detti commi, a seconda che il pignoramento successivo sia avvenuto prima o dopo l'udienza di comparizione indicata con riferimento al primo pignoramento.(Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-07-2010, n. 17029) Nella sezione giurisprudenza il testo integrale della sentenza
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